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Impianti TVCC

Per Televisione a Circuito chiuso (TVCC) o Closed Circuit Television (CCTV), si intende l’uso di telecamere che trasmettono il segnale verso specifici o limitati set di monitor e/o videoregistratori. Gli impianti CCTV sono usati per la videosorveglianza di aree che devono essere controllate, come aeroporti, stazioni, banche e basi militari. Oggi gli impianti TVCC sono utilizzati prevalentemente come sistemi di sicurezza passiva, ossia sistemi che registrano 24 ore su 24 e, al verificarsi di eventi vandalici, attentati o qualsiasi evento di questo tipo, le immagini registrate vengono analizzate per cercare di ricostruire il fatto. Oggi la diffusione degli impianti di tvcc è talmente capillare che la sommatoria di tutte le zone sorvegliate da telecamere, sia pubbliche che private, copre la maggior parte delle strade cittadine. Grazie a questo, sempre piu’ frequentemente le analisi di questi filmati da parte delle forze dell’ordine facilitano le indagini su eventi criminosi e non, portando a risultati tangibili per quanto riguarda l’individuazione del o dei responsabili.

Inoltre, occorre sottolineare che impianti di videosorveglianza costituiscono di per se anche un deterrente: un malintenzionato tende a non operare in zone con impianti di questo tipo la cui presenza, tra l’altro, deve essere evidenziata per legge con cartelli appositi.

Naturalmente, in particolare quando le immagini riprendono zone aperte al pubblico, entra in gioco l’importante aspetto della privacy. Per questo le regole per la raccolta, la diffusione e, dopo un certo tempo, la cancellazione delle immagini registrate sono definite e codificate da leggi dello stato, e devono essere rispettate da tutti coloro i quali hanno intenzione di allestire e utilizzare impianti ti tvcc. Inoltre, l’installazione di questi sistemi deve essere subordinata ad autorizzazioni da richiedere presso gli organi competenti. L’attività di videosorveglianza è considerata estremamente invasiva, e per questo l’Autorità Garante per la tutela dei dati personali le ha dedicato vari provvedimenti generali.

Il provvedimento generale dell’8 aprile 2010 sostituisce quello del 2004, fissando dei requisiti più stringenti per evitare che l’attività di videosorveglianza si espanda fino a limitare i diritti del cittadini.

Presupposti

Infatti, il presupposto è la libertà dei cittadini, che devono poter circolare nei luoghi pubblici senza dover subire ingerenze eccessive nella loro privacy. Nel contempo, occorre anche contemperare tali esigenze con le esigenze di sicurezza dei cittadini.

Quindi, il Garante ha stabilito che l’attività di videosorveglianza è consentita se sono rispettati i seguenti principi:

  • liceità;
  • necessità;
  • proporzionalità;
  • finalità.

La videosorveglianza è lecita se è funzionale allo svolgimento delle funzioni istituzionali, quando si tratta di enti pubblici, oppure, nel caso di privati o enti pubblici economici, se sono rispettati gli obblighi di legge (in particolare le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni: art. 615 bis c.p.) e il provvedimento del Garante in materia di bilanciamento degli interessi, oppure se vi è un consenso libero ed espresso da parte delle persone riprese dalle telecamere.

Il requisito della necessità limita l’uso di sistemi di videosorveglianza ai soli casi nei quali l’obiettivo non può essere raggiunto con modalità diverse, ad esempio utilizzando inquadrature anonime o predisponendo l’impianto in modo che mantenga le riprese solo per il periodo di tempo necessario, con ciò evitando usi eccessivi o sproporzionati.

Il requisito di proporzionalità obbliga a ricorrere alle telecamere solo come misura ultima di controllo, cioè quando altre misure si siano rivelate insufficienti oppure inattuabili. Non è ammissibile, quindi, l’uso di telecamere solo perché l’impianto è meno costoso rispetto ad altre forme di controllo.

Il principio di finalità stabilisce che chi installa le telecamere può perseguire solo fini di sua pertinenza, cioè può utilizzare le telecamere solo per il controllo della sua attività, ma non può mai utilizzare le telecamere per finalità esclusivamente di sicurezza pubblica, che sono di competenza delle autorità giudiziarie ed amministrative.